Art. 4.
(Princìpi e criteri direttivi concernenti gli ordini per le professioni intellettuali di interesse generale).

      1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo provvede a regolamentare

 

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le professioni intellettuali di interesse generale sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) disciplinarne l'organizzazione in ordini, albi o collegi professionali, ferma la qualificazione di enti pubblici non economici, con la possibilità di accorpamento degli ordini esistenti in relazione a professioni analoghe o con la possibilità di istituire apposite sezioni che tengano conto della specificità del percorso formativo degli iscritti;

          b) prevedere l'articolazione degli ordini, albi e collegi in organi centrali e periferici, secondo criteri tendenzialmente uniformi, tenuto conto delle specificità delle singole professioni, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche;

          c) prevedere che gli ordini, albi e collegi disciplinino, all'interno dei propri statuti: l'esercizio da parte degli organi centrali dei compiti di indirizzo e di coordinamento nei confronti degli organi territoriali anche attraverso poteri di vigilanza e di adozione di atti sostitutivi; l'attribuzione del potere di designazione di propri rappresentanti; la tenuta aggiornata degli elenchi degli iscritti dei quali hanno la rappresentanza istituzionale; la redazione dei codici deontologici nazionali; la determinazione del contributo da corrispondere alle strutture territoriali;

          d) attribuire agli ordini, albi e collegi, sotto la vigilanza del Ministero competente, la tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni e la costante verifica della qualificazione e dell'aggiornamento professionali permanenti degli iscritti; dotare gli ordini professionali di autonomia patrimoniale, finanziaria e di autorganizzazione, prevedendo l'obbligatorietà del controllo contabile da parte di un idoneo organismo di revisione; prevedere regole di contabilità a garanzia dell'economicità della gestione, sotto la vigilanza del Ministero competente;

 

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          e) disciplinare la composizione degli ordini, albi e collegi nelle articolazioni sia nazionali sia territoriali, i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, nonché l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, anche in relazione al contemporaneo svolgimento di funzioni all'interno di associazioni sindacali e di categoria o nei consigli direttivi di enti o di associazioni aventi rapporti di natura economica con gli stessi, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità in modo da non superare il massimo di dieci anni; prevedere una disciplina transitoria, di durata non superiore a un anno, in relazione all'applicazione della temporaneità delle cariche e della loro limitata rinnovabilità, al fine di consentire un ordinato rinnovo delle cariche;

          f) prevedere l'obbligo di versamento, da parte degli iscritti, dei contributi motivatamente determinati dagli organi, centrali e periferici, nella misura strettamente necessaria all'espletamento delle attività ad essi rispettivamente demandate, stabilendo idonee forme di vigilanza da parte dei Ministeri competenti;

          g) prevedere come compiti essenziali degli organi nazionali e territoriali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante la concessione di borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico e l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n); comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di

 

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individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi; prevedere la destinazione di una parte delle risorse economiche, ivi comprese le rendite finanziarie e da utilizzazione del patrimonio, degli ordini, albi e collegi alle suddette iniziative, anche istituendo apposite fondazioni;

          h) prevedere, in casi di particolare gravità o di reiterata violazione di legge, il potere del Ministro competente di sciogliere, sentiti gli organi centrali, i consigli degli organi periferici, nonché di proporre al Consiglio dei ministri lo scioglimento dei consigli degli organi centrali.